FENNINICIDI
Per
lunga esperienza di vita professionale posso dire che non si è mai
avuto notizia di tanti deltti nell'ambito familiare ed in particolare
di uccisioni di donne da parte del coniuge o per lo più del partner
che in molti casi si toglie la vita dopo averla tolta alla donna. La
cronaca è piena di manifestazioni collettive, ad ogni livello, di
condanna dei femminicidi. A parte queste manifestazioni collettive e
delle organizzazioni a tutela della donna e dei bambini minacciati
dalla violenze del partner, pare carente, se non assnte la ricerca,
lo studio dei motivi, delle cause che stanno a monte di questo
fenomeno che pare in crescita nonostante tutto. Pare assente la
preoccupazione di studiare ed analizzare la eziologia dei
femminiicidi.
Dalla
cronaca sembrano esserci molti casi di femminicidio determinati
dalla decisione della donna di lasciare il compagno il quale non
sopportando questa minaccia uccide la donna e spesso si suicida.
La
intenzione di lasciare il compagno, magari con i bambini, costituisce
un fatto evidentemente traumatico fortissimo che presuppone un
sentimento forte anche di amore, la minaccia di abbandono
perfettamente legittima nelle coppie non sposate come ce ne sono ora
moltissime. Ci si accompagna senza celebrare un contratto
matrimoniale si ,costruisce un rapporto di fatto diversamente da
coloro che si sposano dichiarando pubblicamente, davanti a testimoni
di volere osservare i diritti ed i doveri previsti dagli articoli 143
– 144-145 del c.c. tra cui quello della fedeltà, coabitazione ecc.
ecc. Orbene se si tratta di una unione di fatto tra una compagna ed
un compagno tutto questo non esiste. Pertanto mentre la coabitazione
la decidono i due partner, la cessazione della stessa la può
decidere unilateralmente la donna e la minaccia di andarsene è
traumatica e l'altra parte non ha alcun mezzo per impedire
l'abbandono del tetto di casa. Mentre nel caso di un matrimonio che
crea specifici diritti e doveri, di grande interesse per la
collettività e per lo Stato, questo non esiste per le coppie di
fatto.
Nei
casi di conflitti tra la coppia, nel matrimonio può intervenire il
giudice ciascuna parte può ricorrere al tribunale, ad un avvocato, a
conciliatori che diventano mediatori di conflitti che vengono
smorzati, mediati, guidati, nel caso di coppie di fatto questo non
avviene, nel caso in cui la donna decida di fare cessare la
coabitazione e di andarsene. Il partner che non accetta questa
decisione cosa può fare? Non può INVOCARE NESSUNA PROMESSA, NESSUN
OBBLIGO giuridico. Non può invocare l'adempimento di obblighi
assunti, non può ricorrere al tribunale per fare valere un diritto
che non si è mai costituito. Di fronte a questa situazione è facile
ricorrere alla violenza sulla controparte e poi su se stesso.
La
conclusione di queste considerazioni è che è più facile che la
crisi di una coppia sposata trovi uno sfogo una soluzione con i mezzi
che lo Stato ha messo a disposizione che una coppia di fatto
costituita per volontà di due partner ma liberamente rompersi per
volontà di uno solo .
Per
questo sarebbe auspicabile che qualche sociologo o ricercatore
esaminasse e studiasse la eziologia dei numerosi femminicidi con e
senza il suicidio dell'assassino.
Pesaro
li 4 marzo 2019.
Avv.
P.Emilio Comandini
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